NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
IL DM 12.04.19 “Modifiche al decreto 3/8/15 (Codice P.I.), recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi….”
mediante la modifica dell’art. 1 del DM 3/08/2015 ha stabilito che per “TUTTE LE ATTIVITA’ “SOGGETTE E NON NORMATE”
il Codice diventa l’unico riferimento progettuale a partire dal 20/10/2019
NB: l’attività n. 72 (edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico) NON rientra comunque nel campo di applicazione del Codice.
SCHEMA PER L’APPLICAZIONE DELLA MODIFICA AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI,
di cui al DM 12/04/19