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MODIFICATO IL DM 10.03.1998
Il DM 10/3/98 esiste ancora formalmente, ma ha subito un totale stravolgimento (abrogati artt.4,5,6,7 su 9) dovuto alla emissione dei DM nel seguito indicati:
DM 01/09/2021 (ENTRATA IN VIGORE: 25/09/2022)
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.2DM 02/09/2021DM 01/09/2021
DM 02/09/2021 (ENTRATA IN VIGORE: 04/10/2022).
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
DM 03/09/2021 (ENTRATA IN VIGORE: 29/10/2022)
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
IMPORTANTI NOVITA’
- introdotta la figura del
“Tecnico manutentore qualificato”
(con relativi corsi dai contenuti specifici per ogni presidio/impianto) – Rif. art. 4 del DM 1/9/21;
- introdotta la figura del
“Docente qualificato per effettuare i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio”
(con relativi corsi suddivisi in moduli e corsi di aggiornamento quinquennale) – Rif. art.6 del DM 2/9/21
AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Pubblichiamo il prospetto riassuntivo delle regole tecniche per la progettazione di prevenzione incendi.
Segnaliamo in particolare le più recenti RTV emanate:
AUTORIMESSE: D.M. 15/05/2020 (sostituirà dal 20/11/20 la precedente RTV e abrogherà definitivamente il DM 1/2/1986, eliminando così la possibilità del “doppio binario”),
ASILI NIDO: D.M. 06/04/2020 (nuova).
Inoltre, in precedenza era stata emanata la RTV sulle CENTRALI TERMICHE ALIMENTATE A GAS con P>35 KW: D.M. 8/11/2019 (sostituisce DM 12/4/1996).
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Il Codice di prevenzione incendi” (DM 3/8/15) è stato totalmente revisionato con il DM 18/10/19 (GU n. 256 del 31/10/19 – S.O. n.41).
Il nuovo testo è in vigore dal 1° novembre 2019.
L’unica parte non modificata è la Sez. V delle RTV, pubblicate nel tempo con vari decret
Formazione Salute e Sicurezza
Da oggi Qonsult eroga anche formazione a distanza ! Se avete necessità di una pronta risposta per organizzare formazione per la Salute e Sicurezza o avete la necessità di organizzare la formazione dei lavoratori senza la presenza del docente in aula o avete la necessità di formare un numero ridotto di lavoratori (neo assunti o per cambio mansione o per aggiornamento) contattateci. Il catalogo dei corsi è enorme
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
IL DM 12.04.19 “Modifiche al decreto 3/8/15 (Codice P.I.), recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi….”
mediante la modifica dell’art. 1 del DM 3/08/2015 ha stabilito che per “TUTTE LE ATTIVITA’ “SOGGETTE E NON NORMATE”
il Codice diventa l’unico riferimento progettuale a partire dal 20/10/2019
NB: l’attività n. 72 (edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico) NON rientra comunque nel campo di applicazione del Codice.
SCHEMA PER L’APPLICAZIONE DELLA MODIFICA AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI,
di cui al DM 12/04/19